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AMMESSA LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE A.N.P.A.N.A. A MEZZO SOSTITUTO

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AMMESSA LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE A.N.P.A.N.A. A MEZZO SOSTITUTO

Lo ha ribadito la Cassazione Penale con Sentenza 10164/2018. La Corte, analizzando il ricorso dell’imputato condannato ex art 727 co 2 ( gestore di un Circo)  ha infatti precisato che “Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con cui si sostiene che la costituzione di parte civile della A.N.P.A.N.A. sarebbe nulla, perché la procura speciale era stata rilasciata al difensore di fiducia dell'ente mentre la costituzione in giudizio è stata effettuata dal sostituto del difensore. Secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, la procura speciale prevedeva la facoltà di sostituzione, non semplicemente per svolgere attività processuali ma anche al preciso fine di costituirsi parte civile (pag. 10 del ricorso). Non si tratta, dunque, di una mera sostituzione processuale, ma dell'attribuzione al procuratore sostanziale della facoltà avvalersi di un sostituto anche per il compimento delle attività sostanziali, come la costituzione di parte civile”. Confermata la sentenza di condanna e le richieste risarcitorie di A.N.P.A.N.A. (difesa dall’Avv. Maria Morena Suaria) e L.A.V. entrambe costituite nel primo grado di giudizio. Immensa soddisfazione esprime il Presidente Nazionale Lorenzo Girardi . La fattispecie di reato riguardava infatti un orribile caso di elefanti detenuti in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, in quanto legati con corte catene limitative dei più elementari movimenti.

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