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Ministero e Commissariamento Sezioni

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Ministero e Commissariamento Sezioni
- Cari soci, come molti sanno, il Ministero dell’Ambiente con provvedimento n. 220 del 23 maggio 2018 aveva sospeso l’associazione A.N.P.A.N.A. dall’elenco delle associazioni ambientaliste riconosciute e questo in quanto aveva appreso che il Banco Popolare aveva citato in giudizio 5 sezioni territoriali (Pisa, Lucca, Livorno, Milano, Isernia) nonché il Sig. Ceccarelli ed il Presidente Girardi chiedendo il sequestro liberatorio delle somme presenti nei conti correnti affinchè fosse la Magistratura a decidere a quale rappresentante locale (non nazionale) assegnarle (parliamo infatti dei soli conti delle sezioni territoriali); Il processo è in corso; - Il Ceccarelli invece, citava, in giudizio sia il Presidente Girardi che l’Avv. Suarìa al fine di tentare di delegittimare la Presidenza del Girardi e legittimare la propria. Come tutti sanno, questo giudizio si è concluso con Sentenza n. 19699/2019 pubblicata il 14/10/2019 ove il Tribunale di Roma ha statuito che il Sig. Ceccarelli Mario non ha alcuna legittimazione a rappresentare l’associazione A.N.P.A.N.A. condannandolo pesantemente al pagamento delle spese legali (4000,00 euro oltre rimborso forfettario iva e cassa per un totale di 5.836,48 euro che il Ceccarelli ha regolarmente versato in questi giorni). Afferma il Tribunale: “la domanda dell’attore è inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Infatti, l’attore agisce personalmente, rappresentando le qualifiche rivestite, mentre le domande che propone sono di stretta competenza dell’Associazione concernendo asseriti comportamenti lesivi dei convenuti verso l’Associazione stessa”. Il Tribunale afferma altresì che “Peraltro, la carenza di legittimazione sopra rilevata sembra confermata anche dalla espulsione dalla Associazione tramite delibera comunicata il 6.11.2015 non impugnata dall’odierno attore”. L’Ufficio Legale A.N.P.A.N.A. tiene a precisare che in questo giudizio non aveva nemmeno depositato la notula professionale (ritenendo primario esclusivamente l’interesse associativo) e che la pesante condanna alle spese legali è stata il frutto di una libera quantificazione del Giudice; -Prontamente l’Ufficio Legale ha comunicato ai Ministeri l’esito di questo processo chiedendo di revocare la sospensione e pubblicare i dati del legittimo Presidente sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente al fine di ripristinare tutte le attività. Certamente se non ci fosse stato l’ennesimo atto di turbativa a firma di soci espulsi, il Ministero avrebbe provveduto in tal senso; - A differenza di quanto asserito da controparte, la sentenza che ha posto fine alla diatriba non è solo una sentenza di rito bensì di merito e a chiarirlo è stata proprio la Cassazione Civile nel 2016 che con la pronuncia n. 2951 resa addirittura a Sezioni Unite ha statuito che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva, ma anche passiva, attiene al merito della decisione cioè alla fondatezza della domanda”; - Ma v’è di più… costituendosi in giudizio contro il Banco Popolare, i Signori di controparte difesi dall’Avv. Cevoxxxxx hanno chiesto al Giudice di sospendere tale giudizio in quanto era già pendente un altro giudizio (quello che poi hanno perso) ritenendolo decisivo. (Cfr allegato scaricabile). Anche noi avevamo aderito e verbalizzato questa richiesta in quanto l’art. 295 codice procedura civile prevede che “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. Tale processo in corso è in riserva; - Suscita molta ilarità apprendere che controparte sostiene ora l’esatto contrario così come suscita MOLTO…stupore che il Ministero dell’Ambiente non voglia dar seguito alla sentenza citata solo perché il relativo procedimento non veniva citato nel decreto di sospensione arrivando persino ad affermare che tale provvedimento ”nel dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell’attore, Sig. Mario Ceccarelli, non offre alcun ulteriore elemento, suscettibile di avere forza di cosa giudicata” Di fatto il Ministero sta ignorando persino la pronuncia delle Sezioni Unite di cui sopra ed ignora che il difetto di legittimazione attiva consiste, secondo la Cassazione nella mancanza della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, per inesistenza del diritto o per essere di un terzo il diritto fatto valere, sicché la relativa pronuncia è una decisione di merito e non di rito, idonea a passare in cosa giudicata formale e sostanziale, preclusiva della possibilità di riproporre la stessa domanda in altro giudizio. (Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 22.04.2009 n. 9558). Ebbene…. come potrete immaginare…. proseguiremo in tutte le sedi giudiziarie al fine di tutelare l’A.N.P.A.N.A. legittimamente rappresentata da Lorenzo Girardi precisando che il Ministero dell’Ambiente non è un organo giudiziario e non può sostituirsi alla Magistratura. In virtù della sentenza n. 19699/2019 emessa dal Tribunale di Roma infatti son state commissariate le cinque sezioni chiamate in causa dal Banco Popolare - Pisa, Lucca, Livorno, Milano, Isernia. Il Commissario Straordinario nominato è l’Avv. Maria Morena Suaria. Tutte le sezioni che prima della sentenza avevano riposto la propria fiducia nel Ceccarelli possono contattare i nostri responsabili al fine di aderire al tesseramento anno 2020 con il Presidente Girardi. Dopo poche settimane di commissariamento e nuove elezioni locali, le sezioni potranno proseguire nelle loro attività. In fede. Presidente Lorenzo Girardi, il Direttivo Nazionale, Avv. Maria Morena Suaria – Ufficio Legale
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